COSTITUZIONE – SEDE – DURATA – OGGETTO SOCIALE
Art. 1 Costituzione – Denominazione
1.1 In data 16 ottobre 1965, l’associazione Pro Loco Monte Santa Maria Tiberina si è costituita legalmente avanti al notaio Gino Cecchini, a Monte Santa Maria Tiberina in via Roma n. 19, con atto pubblico n. 19980 registrato a Città di Castello il 25 ottobre 1965 al n. 1195 vol. 128, statuto modificato ufficio entrate Città di Castello il 9 Marzo 2004 atto n. 882 serie 3, modificato ufficio entrate Città di Castello il 20 gennaio 2009 atto n. 248 serie 3, adeguato il 28 Marzo 2015 ufficio entrate Città di Castello, adeguato 21 aprile 2022 e registrato ufficio entrate Città di Castello 9 Maggio 2022 al n.228 serie 3, viene denominata: “Pro Loco Monte Santa Maria Tiberina Associazione di Promozione Sociale” in sigla “Pro Loco Monte Santa Maria Tiberina A.P.S.” conformemente a quanto previsto dai decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (d’ora in avanti codice del Terzo Settore).
1.2 La Pro Loco Monte S. Maria Tiberina APS può aderire all’UNPLI (Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia) o ad altra rete associativa nazionale, tramite i Comitati Regionali relativi.
1.3 Come simbolo dell’Associazione, viene usato il glorioso stemma dei BOURBON del MONTE, governanti del Marchesato Imperiale di Monte Santa Maria.
Art. 2 Sede Legale – Competenza Territoriale
2.1 L’Associazione ha la sua sede legale nel Comune di Monte Santa Maria Tiberina in via S Croce 6, la sua durata è da intendersi a tempo indeterminato. La Pro Loco potrà istituire con delibera del Consiglio Direttivo sedi secondarie, amministrative, sezioni locali qualora se ne ravvisasse l’utilità per il suo miglior funzionamento.
2.2 La variazione di sede legale nell’ambito del Comune, deliberata dal Consiglio Direttivo non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.
2.3 La Pro Loco ha la sua competenza operativa nel territorio del Comune di Monte S. Maria Tiberina.
2.4 La Pro Loco può operare anche al di fuori del proprio Comune in presenza di forme partecipative e/o consortili con altre Associazioni o Enti.
Art. 3 Assenza Scopo di Lucro – Divieto Distribuzione Utili
3.1 L’Associazione non ha fini di lucro, è apartitica ed aconfessionale e si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia e pluralismo.
3.2 E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
3.3 Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 4 Finalita’
4.1 La Pro Loco non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
4.2 In particolare l’Associazione ha lo scopo di valorizzare la realtà e le potenzialità naturalistiche, culturali, storiche, turistiche ed eno-gastronomiche del comune di Monte S. Maria Tiberina.
4.3 L’associazione esercita le seguenti attività di interesse generale previste dall’art. 5, comma 1, del D. Lgs N. 117/2017:
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Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
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Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
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Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
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Beneficenza, sostegno distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
4.4 L’associazione quindi, a titolo indicativo e non esaustivo, nell’ambito delle attività di interesse generale sopra riportate, potrà:
-
svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località, proponendo
alle Amministrazioni competenti il miglioramento estetico della zona e tutte quelle iniziative attea tutelare e valorizzare le bellezze naturali nonché il patrimonio storico artistico, architettonico, monumentale ed ambientale;
-
promuovere ed organizzare, anche in collaborazione con gli Enti Pubblici,
Associazioni e/o privati, iniziative (convegni, escursioni, spettacoli pubblici, festeggiamenti, manifestazioni sportive, nonché iniziative di solidarietà sociale, recupero e tutela ambientale, restauro e gestione di monumenti, ecc.) che servano ad attirare e rendere più gradito il soggiorno dei turisti e promuovere l’aggregazione dei cittadini;
-
sviluppare l’ospitalità e l’educazione e la cultura turistica dell’ambiente;
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stimolare il miglioramento delle infrastrutture e della ricettività alberghiera e
extra alberghiera, di accoglienza e della ristorazione;
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preoccuparsi del regolare svolgimento dei servizi locali interessanti il turismo,
svolgendo tutte quelle azioni atte a garantire la più larga funzionalità;
-
collaborare con gli organi competenti nel rispetto della conduzione dei servizi
pubblici e privati di interesse turistico, verificando soprattutto il rispetto delle tariffe e la qualità dei servizi;
-
curare e promuovere l’informazione e l’accoglienza dei turisti, anche con
l’apertura di appositi uffici;
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riunire in associazione tutti coloro che hanno interesse allo sviluppo turistico del territorio in giurisdizione;
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promuovere e sviluppare attività nel settore sociale e del volontariato a favore
della popolazione della località (proposte turistiche specifiche per la terza età, progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all’educazione, alla formazione e allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all’eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico-didattici per gruppi scolastici);
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perseguire attività didattica aperta a tutti e particolarmente ai giovani,
mediante l’organizzazione di corsi, scuole, seminari, stage;
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presenza a manifestazioni civili, religiose, patriottiche, folcloristiche, sociali,
promosse dalla stessa o da enti pubblici o privati, comitati e associazioni che ne richiedono la presenza stessa;
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organizzare e realizzare, anche per conto di terzi, manifestazioni, rassegne,
concorsi, sia nazionali che internazionali;
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incentivare scambi culturali, gemellaggi con gruppi italiani e stranieri;
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realizzare iniziative pubblicistiche nei settori della cultura, della didattica e
tecnica, l’edizione e la distribuzione di riviste, bollettini, notiziari, usufruendo di mezzi e procedimenti tecnici idonei; ed aderire ad organismi nazionale ed internazionali che abbiano similari obbiettivi;
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collaborazione con Enti pubblici e privati, associazioni culturali, sportive,
consorzi, cooperative che perseguono scopi e finalità affini;
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aderire ad organismi nazionali ed internazionali che abbiano obiettivi similari;
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promuovere e/o gestire ogni altra iniziativa, ritenuta idonea al raggiungimento degli obiettivi sociali; il tutto nella propria realtà e dovunque se ne renda utile e necessaria la presenza;
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riqualificazione dei beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità
organizzata.
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educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali
di interesse sociale con finalità educativa;
4.5 L’Associazione, conformemente a quanto stabilito dall’art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle soprariportate, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale citato nel suddetto articolo. Il Consiglio Direttivo è delegato ad individuare tali attività diverse da svolgere nei limiti di cui al comma precedente.
4.6 L’Associazione, conformemente a quanto stabilito dall’art. 4 del D. Lgs n. 117/2017, realizza le attività di interesse generale sopra individuate con modalità erogativa, mutualistica, economica, secondo le determinazioni del Consiglio Direttivo.
4.7 L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
SOCI-VOLONTARI – LAVORO RETRIBUITO
Art. 5 Volontari
5.1 L’associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.
5.2 I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
5.3 L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall’associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite da apposito regolamento e/o da delibera dell’Assemblea dei soci. Sono vietati in ogni caso rimborsi di tipo forfettario.
5.4 L’Associazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
6.1 L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto previsto dall’art 17, comma 5, del D.Lgs. 117 del 03 Luglio 2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.
6.2 In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% dl numero dei volontari o al 5% del numero degli associati conformemente a quanto stabilito dall’art. 36 del Codice del Terzo Settore.
Art. 7 Ammissione e Numero degli Associati
7.1 Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
7.2 Possono far parte dell’Associazione oltre alle persone fisiche, anche altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di promozione sociale, che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo degli scopi previsti dal presente Statuto e che nella domanda di ammissione dichiarino di:
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-
condividere gli scopi e la finalità dell’Associazione;
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accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.
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7.3 La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea
7.4 Le organizzazioni partecipano nella persona di un loro rappresentante
7.5 I soci si dividono nelle seguenti categorie:
– Soci Ordinari: le persone che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota sociale annuale stabilita da Consiglio Direttivo che deve essere versata al momento dell’avvenuta iscrizione e comunque entro il termine stabilito all’articolo 11.3; sono considerati soci ordinari sia i vecchi che i nuovi soci.
– Soci Junior: soci che hanno compiuto 6 anni e non hanno compiuto i 18 anni, versano una quota simbolica stabilita annualmente dall’Assemblea dei Soci; la qualifica di socio junior si perde automaticamente al compimento dei 18 anni.
– Soci Onorari: le persone che abbiano costituito in maniera determinante con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla crescita dell’Associazione. Vengono proposti dal Direttivo e ratificati dall’Assemblea, hanno carattere permanente e uguali diritti e doveri.
7.6 I soci accettano senza riserve le quote statutarie e regolamentari e ne fanno proprie le finalità.
7.7 L’ammissione a socio ordinario è subordinata all’accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo (vedi succ. art 9) ed efficace a tutti gli effetti dal momento di tale accoglimento.
Art. 8 Diritti – Doveri Associati
8.1 Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l’elettorato attivo e passivo.
8.2 Lo status di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dall’articolo relativo alla perdita di qualifica di associato. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
8.3 I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell’Associazione.
8.4 Tutti gli associati regolarmente iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.
8.5 L’Adesione all’Associazione comporta i seguenti obblighi:
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piena accettazione dello Statuto sociale, delle sue finalità, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
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il pagamento della quota associativa annuale, delle quote periodiche per le varie attività;
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mantenere rapporti di rispetto con gli altri soci e gli organi dell’Associazione;
8.6 L’Adesione all’Associazione comporta i seguenti diritti:
a) partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
b) partecipare all’Assemblea con diritto di voto;
c) accedere alle cariche associative;
d) esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta;
Art. 9 Modalità Ammissione Socio
9.1 Per essere ammessi ad associato è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all’Associazione con l’osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:
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indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza, indirizzo e-mail cui ricevere tutte le comunicazioni sociali.
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dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.
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sottoscrivere l’informativa relativa alla privacy e consenso al trattamento dei dati ed autorizzazione all’uso delle immagini (sia nel caso di consenso che in quello di diniego).
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9.2 E’ compito del Consiglio Direttivo dell’Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda. Il Consiglio delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione è comunicata all’interessato e annotata nel libro degli associati.
9.3 In caso di non ammissione il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
9.4 In caso di non ammissione l’interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi sessanta giorni, all’Assemblea Ordinaria la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.
9.5 L’iscrizione decorrerà dal momento dell’avvenuta comunicazione all’interessato con relativa iscrizione nel libro degli associati.
10.1 Gli associati sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all’osservanza dello Statuto, e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.
10.2 La quota associativa deve essere versata entro i termini previsti, pena la decadenza dello status di associato per morosità.
10.3 L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E’ comunque facoltà degli associati all’Associazione effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.
Art. 11 Perdita della Qualifica di Associato
11.1 Lo status di associato si perde per recesso, morosità, esclusione.
11.2 L’associato può sempre recedere dall’associazione. Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.
11.3 La decadenza per morosità è deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di mancato versamento della quota associativa annuale entro 180 giorni dall’inizio dell’esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati morosi entro un congruo termine per poter provvedere al versamento. L’associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell’art. 9 del presente Statuto.
11.4 Gli associati sono espulsi per i seguenti motivi:
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quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
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quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell’Associazione o tali da lederne l’onorabilità, il decoro ed il buon nome.
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11.5 Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri. L’associato espulso, avverso tale decisione, può presentare ricorso in assemblea degli associati, la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione si pronuncerà in maniera definitiva.
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 12 Organi dell’Associazione
12.1 Gli organi dell’Associazione sono:
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L’Assemblea degli associati;
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Il Consiglio Direttivo;
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Il Presidente;
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Il Segretario ed il Tesoriere;
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Il Presidente Onorario;
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L’Organo di controllo, solo se obbligatorio per legge (superamento limiti ex art. 30, D. Lgs. n. 117/2017) o se facoltativamente istituito dall’Assemblea dei Soci Come Collegio dei Revisori o Revisore unico);
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Collegio dei Probiviri (facoltativo);
Art. 13 Assemblea dei Soci: Competenza
13.1 L’Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l’organo deliberativo dell’Associazione.
13.2 All’assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di voto tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa e che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, conformemente a quanto stabilito dall’art. 24 del D. Lgs. n. 117/2017.
13.3 All’assemblea ordinaria degli associati spettano i seguenti compiti:
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discutere e deliberare sui bilanci (bilancio consuntivo, e, se presenti bilancio preventivo e bilancio sociale) e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
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eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo dell’associazione, determinandone previamente il numero e deliberando se nominare anche le cariche associative o demandare questo compito allo stesso Consiglio come stabilito dall’ultimo comma del successivo art. 17;
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eleggere e revocare, se presenti, l’organo di controllo, il soggetto incaricato della revisione legale e eventuali altri organi sociali;
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approvare le linee generali del programma di attività dell’associazione;
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approvare l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
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deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
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deliberare in merito agli eventuali ricorsi presentati dagli associati espulsi e su eventuali ricorsi di aspiranti associati non ammessi;
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deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere;
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Per quanto non espressamente previsto si applica in ogni caso l’art. 25 del Codice del Terzo Settore.
13.4 All’assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:
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deliberare sullo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o scissione dell’associazione.
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deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.
13.5 La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail, fax, piattaforme social) perché vi possa essere un riscontro scritto dell’avvenuta comunicazione, contenente i punti all’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo dell’Assemblea, nonché la data, l’ora ed il luogo dell’eventuale Assemblea di seconda convocazione.
Art. 14 Convocazione Assemblea dei Soci
14.1 L’Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio.
14.2 L’Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) dei soci regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri oppure dall’Organo di controllo.
14.3 L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall’Assemblea stessa il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante. Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.
14.4 Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.
Art. 15 Validità e Partecipazione Assemblea Soci
15.1 Per la validità delle delibere assembleari, si fa riferimento all’art. 21 cod. civ.
15.2 Ciascun associato può farsi rappresentare nell’assemblea da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione.
15.3 Ciascun associato può rappresentare, oltre a se stesso, sino ad un massimo di altri due associati.
15.4 Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.
15.5 L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero di associati intervenuti.
15.6 L’assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i 3/4 (trequarti) degli associati in prima convocazione e con la presenza della metà più uno degli associati in seconda convocazione.
15.7 L’Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto dal successivo articolo 31 del presente statuto.
15.8 Le Assemblee ordinaria e straordinaria hanno entrambe le stesse modalità di convocazione.
Art. 16 Principio del Voto Singolo
16.1 Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l’elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto.
16.2 Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all’articolo 2538, secondo comma, del codice civile.
Art. 17 Consiglio Direttivo
17.1 Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione.
17.2 Il Consiglio Direttivo, all’elezione del quale partecipano tutti i soci maggiorenni, è composto da un numero di membri tale da assicurare una equilibrata rappresentatività degli iscritti e delle frazioni (Monte S. Maria Tiberina, Gioiello, Marcignano) che operano all’interno della Pro Loco, che comunque non sia inferiore a undici e non superiore a ventuno unità, tale numero è stabilito dall’assemblea dei soci prima di ogni rinnovo;
17.3 AI fine di rendere più trasparente e partecipativa l’attività della pro loco possono far parte del consiglio direttivo, fino a 3 membri in rappresentanza delle associazioni del territorio; tali associazioni sono individuate dall’assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, le quali dovranno indicare, prima delle votazioni i nominativi che dovranno essere ratificati dall’Assemblea stessa contestualmente alla nomina del consiglio direttivo a seguito delle votazioni.
17.4 I consiglieri sono eletti a votazione segreta dall’Assemblea stessa, garantendo la presenza come previsto all’articolo 17.2 pertanto vengono eletti i consiglieri le seguenti regole:
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il 60% dei soci che ricevono più voti;
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il restante 40% verrà ripartito tra i membri delle frazioni che hanno ricevuto più voti dopo quelli già nominati ;
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fino a 3 membri nominati direttamente dalle associazioni del territorio, le cui attività siano riconducibili alle norme statutarie della pro loco;
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tutti i soci eletti o nominati all’interno del consiglio direttivo, hanno pari diritti e pari doveri;
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tutti i membri del Consiglio Direttivo, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
17.5 L’Assemblea, dopo aver fissato il numero e tenendo conto di quanto stabilito al punto I7.4, elegge tra i Soci iscritti i componenti del Consiglio Direttivo; i soci possono chiedere di essere esclusi dalle liste elettive, a seguito di propria e motivata richiesta scritta da far pervenire al Consiglio Direttivo almeno trenta giorni prima delle elezioni.
17.6 Nel caso di dimissioni o surroghe i consiglieri mancanti saranno sostituiti con i Soci che, secondo i risultati delle elezioni e tenendo conto di quanto previsto all’art. 17.4, seguono immediatamente i membri eletti; se non vi fossero più Soci da utilizzare per la surroga, sarà indetta una Assemblea elettiva suppletiva per l’integrazione del Consiglio Direttivo, qualora ne sia compromessa la sua funzionalità. Solamente nel caso che la vacanza dei Consiglieri nel Consiglio Direttivo sia contemporanea e riguardi la metà più uno degli stessi, l’intero Consiglio Direttivo sarà considerato decaduto ed il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi della vacanza, indire l’Assemblea elettiva per l’elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.
17.7 Il Consiglio elegge nel suo seno, a votazione segreta, il Presidente, il vice o i vice Presidenti (il numero, fino ad un massimo di due, viene stabilito dal consiglio prima della votazione), il Tesoriere ed il Segretario.
17.8 Il rinnovo delle cariche sociali deve essere comunicato al comune, all’Unpli Umbria o ad altra rete associativa di adesione ed a tutti gli organi interessati.
17.9 Il Consigliere che non rinnovi la propria adesione alla Pro Loco entro il 30 Giugno dell’anno in corso decade automaticamente dalla carica.
17.10 Tutte le cariche all’interno del consiglio direttivo sono incompatibili con incarichi politici di amministrazione diretta.
Art. 18 Riunioni del Consiglio Direttivo
18.1 Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritenga necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
18.2 Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice, in caso di parità il voto del presidente vale doppio.
18.3 Possono essere invitati alle sedute del Consiglio Direttivo, con parere consultivo, il Sindaco del Comune (o suo delegato) ed altri esponenti di associazioni ricreative e di volontariato e/o altre associazioni operanti nel campo turistico, culturale e sociale nonché persone che siano interessate a particolari aspetti dell’attività della Pro Loco, a discrezione del Consiglio Direttivo stesso.
18.4 Il consigliere che per tre sedute consecutive, risulti assente senza giustificati motivi, può essere dichiarato decaduto e quindi, surrogato con votazione a maggioranza del consiglio stesso.
18.5 Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’Associazione.
18.6 Delle riunioni di Consiglio deve essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.
Art. 19 Consiglio Direttivo – Competenze
19.1 Il Consiglio Direttivo:
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Redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall’Assemblea degli associati;
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Cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
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Redige i bilanci da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
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Stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all’attività sociale;
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delibera sulle Convenzioni con la Pubblica Amministrazione di cui agli artt. 55-56 del CTS e su ogni altro contratto, accordo, progetto stipulato con Enti Pubblici;
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Nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
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Delibera circa l’ammissione e l’espulsione dei soci (salvo ricorso dell’interessato all’assemblea degli associati);
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Determina l’ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
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Delibera l’eventuale svolgimento di attività diverse, e ne documenta il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
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Ratifica o respinge i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente;
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Svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale;
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Delibera sia la surroga che la decadenza dei suoi componenti;
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Propone la nomina di Presidente Onorario all’assemblea dei soci;
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Art. 20 Convocazione Consiglio Direttivo
20.1 Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei membri e comunque almeno una volta ogni tre mesi.
20.2 La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente o piattaforme social.
20.3 Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vice Presidente.
Art. 21 Presidente – Rappresentante Legale
21.1 Il Presidente della Pro Loco è eletto dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione con votazione a scrutinio segreto.
21.2 Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio Direttivo e può essere riconfermato, la carica è gratuita;
21.3 Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell’Associazione e la firma sociale. Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell’Associazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.
21.4 Al Presidente dell’Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l’attività compiuta, l’ordinaria amministrazione dell’Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
21.5 Il Presidente convoca l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione, verifica l’osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
21.6 In caso di dimissioni o di impedimento permanente del Presidente, il Consiglio Direttivo azzera le mansioni e deve provvedere entro 30 giorni alla elezione dello stesso e delle altre cariche previste;
21.7 Il Presidente nell’ambito delle proprie funzioni è assistito dal Segretario.
Art 22 Il Presidente Onorario
E’ nominato dall’assemblea dei soci (su proposta del Consiglio Direttivo) per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell’associazione;
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Può partecipare ai Consigli Direttivi, senza diritto di voto;
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Possono essere affidati dal Consiglio Direttivo, incarichi di rappresentanza e/o di eventuali contatti con altre personalità, enti e associazioni.
Art 23 Il Segretario e il Tesoriere
23.1 Il Segretario ed il Tesoriere sono nominati dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione con votazione a scrutinio segreto.
23.2 Il Segretario cura l’attività amministrativa dell’associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell’associazione.
23.3 Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità e cura la conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell’associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.
Art 24 L’Organo di Controllo
24.1 L’Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o se facoltativamente istituito dall’assemblea. Nel caso di organo collegiale esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea anche tra persone non socie.
24.2 L’Organo di Controllo elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni.
24.3 L’Organo di Controllo potrà essere anche monocratico conformemente a quanto stabilito dall’art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.
24.4 I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
24.5 L’Organo di Controllo:
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vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n 231/2001, qualora applicabili, nonché sull’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
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Esso può esercitare la revisione legale dei conti, al superamento dei limiti di cui all’art. 31, co. 1 del CTS o se facoltativamente tale funzione sia attribuita dall’assemblea degli associati. In tal caso l’organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro;
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esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e gli altri compiti e funzioni secondo il disposto dell’art. 30, co. 7 del CTS;
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24.6 L’Organo di Controllo può, nell’ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.
24.7 L’Organo di controllo, dura in carica quattro anni ed i relativi membri sono rieleggibili.
24.8 Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rimanda alla disciplina di cui agli artt. 30 e 31 del D. Lgs. n. 117/2017.
25.9 Con riferimento alla revisione legale dei conti si applicano le disposizioni di cui all’art. 31 del Codice del Terzo Settore.
Art 25 Il Collegio di Probiviri
25.1 Il Collegio dei Probiviri (facoltativo), è eletto dall’Assemblea dei Soci e composto da tre membri effettivi e due supplenti. Elegge al suo interno il Presidente nella prima riunione di insediamento e dura in carica quattro anni.
25.2 Il Collegio dei Probiviri si pronuncia sui ricorsi contro i membri del Consiglio Direttivo e sulle controversie tra soci su argomenti di carattere associativo e controversie varie.
PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE
Art 26 Il Patrimonio e le Risorse Economiche
26.1 Il patrimonio dell’Associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
26.2 Il fondo patrimoniale dell’Associazione è indivisibile ed è costituito:
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Dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’Associazione;
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Eventuali fondi di riserva costituiti con l’eccedenza di bilancio;
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26.3 Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:
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Dalle quote associative, dai contributi annuali e straordinari degli associati;
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Dai contributi dei privati, erogazioni e lasciti diversi;
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Dai contributi dell’Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
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Dalle rendite del patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’Associazione;
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Da rimborsi derivanti da convenzioni con Enti Pubblici;
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Contributi, rimborsi, proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati (e loro familiari) e ai terzi, nello svolgimento di attività di interesse generale, accessorie e diverse che siano conformi a quanto previsto dal Codice sul Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni;
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Entrate derivante da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
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Altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo sociale;
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Proventi derivanti da raccolte fondi continuative o occasionali;
Art 27 Intrasmissibilità Quota Associativa
27.1 Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all’Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.
SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO
Art 28 I Libri Sociali e Diritto Consultazione dei Soci
28.1 Oltre alla tenuta dei libri e scritture contabili prescritti dagli artt. 13 e ss. del Codice del Terzo Settore, l’Associazione tiene i seguenti libri sociali:
Libro degli associati
Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale
Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea degli associati
Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo
Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi associativi, tenuto a cura dello stesso organo
28.2 Gli associati hanno diritto di ottenere informazioni dal Consiglio Direttivo sulle questioni riguardanti l’Associazione.
28.3 I libri dell’Associazione sono consultabili all’associato che ne faccia motivata istanza da presentare all’organo che ne cura la tenuta. La richiesta degli associati deve essere formulata con un preavviso di almeno quindici giorni.
Art 29 Il Bilancio – Rendiconto Annuale
29.1 Il bilancio dell’Associazione, comprendente l’esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere approvato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell’anno successivo, e approvato dall’Assemblea ordinaria dei soci entro il 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
29.2 Il Bilancio di esercizio è formato dallo Stato Patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario dell’ente con le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora i ricavi, rendite, proventi entrate siano inferiori a 220.000 euro il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Il bilancio deve comunque contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti e prevedere un inventario delle immobilizzazioni materiali, immateriali, finanziarie.
29.3 Il bilancio sarà depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.
29.4 Se vengono superati i limiti di cui all’art. 14 del Codice del Terzo Settore – o se facoltativamente deliberato dai propri organi – l’Associazione elabora ed approva il bilancio sociale – secondo tempi e modalità già previste per il bilancio ordinario di esercizio. Si applica integralmente in questo caso l’art. 14 del Codice del Terzo Settore.
Art 30 Il Rendiconto della Raccolta Fondi
30.1 Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l’Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.
SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Art 31 Lo Scioglimento
31.1 Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i ¾ (tre quarti) degli associati.
Art 32 Devoluzione del Patrimonio ad altri ETS
32.1 In caso di scioglimento l’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non associati, determinandone gli eventuali compensi.
32.2 Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, acquisito il parere positivo dell’Ufficio di cui all’art 45, comma 1, del citato D.Lgs. 117/2017.
DISPOSIZIONI FINALI
Art 33 Rinvio alle Leggi in Materia di Terzo Settore
33.1 Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia con particolare riferimento al Codice sul Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni.
Monte S. Maria Tiberina 21 aprile 2022
IL SEGRETARIO Colonni Sandro – IL PRESIDENTE Alunno Valerio